Condizioni di Trasporto Merci Linea Messina-Salerno
Definizioni
- le parole “Società”, “Compagnia” e “Vettore” identificano la “Cartour S.r.l.”;
- “veicolo” comprende qualsiasi mezzo di trasporto, gommato o cingolato, autonomo e non;
- “caricatore” designa chi richiede l’imbarco, il presentatore del veicolo all’imbarco, l’autista, lo speditore del container ed è da considerarsi anche quale delegato del ricevitore nel porto di sbarco;
- le parole “container” e “contenitore” comprendono qualsiasi contenitore, cassa, cisterna trasportabile, paletta o base in legno o qualsiasi altra facilitazione di trasporto usata per consolidare e trasportare la merce.
La Società Cartour S.r.l. assume il trasporto dei veicoli e dei contenitori alle seguenti condizioni, il cui contenuto il caricatore, con la sottoscrizione e, comunque, con l’acquisto e/o il possesso del presente contratto, dichiara di ben conoscere e di accettare, nonché alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ove non derogate dalla seguente normativa contrattuale.
1 - Validità del contratto
Il presente contratto di trasporto è valido soltanto per i veicoli e/o i contenitori indicati e per la nave e la partenza in esso indicati. Il caricatore è tenuto a custodire diligentemente il presente documento, per giustificare il proprio diritto al trasporto e a esibirlo a ogni funzionario della compagnia o ufficiale della nave che gliene faccia richiesta. Il contratto non è trasferibile, né negoziabile.
2 - Prezzo di passaggio
Nel prezzo di passaggio indicato nel contratto non è compresa la somministrazione di vitto a bordo, pernottamento e/o permanenza a bordo, che rimangono a carico di eventuali autisti/accompagnatori dei veicoli imbarcati, e che devono essere regolate a parte all’atto dell’imbarco. Sono, inoltre, a carico del caricatore tutte le spese, tasse, diritti di imbarco e sbarco, bollo, diritti di prenotazione ecc.
3 - Presentazione all’imbarco, sistemazione a bordo e sbarco, responsabilità
Il caricatore è tenuto:
- a compilare, per la parte di sua competenza, ai fini della “dichiarazione d’imbarco”, il contratto di trasporto, indicando negli appositi spazi i dati ivi richiesti;
- a presentare i veicoli e i contenitori all’imbarco almeno due ore prima della partenza;
- a esibire, al momento della presentazione all’imbarco dei veicoli e dei contenitori, il documento di trasporto emesso dalla Società o dai suoi Agenti, un proprio documento di riconoscimento, nonché tutti gli altri documenti prescritti per il trasporto, compresi quelli doganali;
- a utilizzare per il trasporto marittimo, in considerazione della peculiarità di tale trasporto, veicoli efficienti in ogni parte (in particolare, relativamente agli organi di frenatura, sospensione e rotolamento), e di altezza non superiore a mt 4,20 da terra;
- a presentare all’imbarco veicoli con il carico sistemato e rizzato sui veicoli stessi con la diligenza e gli accorgimenti richiesti dalla tipologia della merce e dalle caratteristiche del veicolo, il tutto secondo criteri idonei al trasporto via mare;
- a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e rischio, alla sistemazione e rizzatura del carico, sul veicolo o all’interno del contenitore, nonché alla chiusura, copertura e piombatura del veicolo stesso e/o contenitore. In nessun caso, il Vettore è responsabile per perdita e/o danni al carico e/o al veicolo/contenitore, derivanti da mancanza o inidoneità o insufficienza della rizzatura, chiusura o copertura, così come da sovraccarico del veicolo/contenitore, restando convenuto che i veicoli e i contenitori sovraccarichi viaggiano a esclusivo rischio e pericolo del caricatore, e sono soggetti a un supplemento di nolo, secondo i prezzi vigenti.
Parimenti, la Compagnia non è responsabile per perdita e/o danni derivanti da qualsiasi altra causa e/o determinati ai veicoli o contenitori indicati nel presente documento e/o alle merci in essi contenute, da qualsiasi altro veicolo o contenitore imbarcato sulla stessa nave. Resta inteso che, in caso di abbattimento del carico, le spese di ripristino e quant’altre necessarie, sono a carico dell’avente diritto alla riconsegna, anche se anticipate dalla Compagnia per motivi di sicurezza.
L’accettazione dell’imbarco da parte del Comando della nave non implica il riconoscimento dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate dai caricatori nei documenti di trasporto, né dell’esistenza delle condizioni di cui ai punti d), e) ed f) del presente articolo, con conseguente esclusione di ogni responsabilità per il Comando della nave e per la Compagnia, anche nei confronti di terzi, in ordine alle dichiarazioni dei caricatori, ai requisiti dei veicoli e/o contenitori e alla sistemazione del carico. Il caricatore è, comunque, responsabile di tutti i danni alla nave e a terzi conseguenti a inadempimenti riferibili ai sopra elencati obblighi di cui alle lettere da a) a f) del presente articolo.
4 - Sottoscrizione del contratto
Qualora il consegnatario o autista dei veicoli o contenitori presentati all’imbarco sia persona diversa dal caricatore indicato nel documento di trasporto, l’anzidetto consegnatario o autista sottoscrive il contratto di trasporto in nome e per conto del caricatore, in qualità di mandatario del medesimo
5 - Mancata partenza
Il caricatore che non presenti in tempo utile (vedasi art. 3, punto b, delle presenti Condizioni Generali) alla partenza i propri veicoli e/o contenitori e, comunque, in ogni ipotesi che gli stessi non vengano imbarcati per fatto del caricatore, non ha diritto al rimborso, neppure parziale, del prezzo pagato ed è anzi obbligato a completare il pagamento del prezzo del trasporto, ove non l’abbia pagato per intero, nonché a risarcire l’eventuale maggior danno.
6 - Imbarco
La prenotazione, l’emissione del documento di trasporto e il pagamento del prezzo non costituiscono impegno per la Società che la nave sia pronta a ricevere i veicoli e/o i contenitori, né che i veicoli o contenitori siano effettivamente imbarcati. L’effettivo imbarco dipende dalle esigenze della Compagnia e dalla sicurezza a bordo, e da qualsiasi altro motivo che possa impedire l’imbarco. Nell’ipotesi che l’imbarco non avvenga per fatto della Compagnia, questa deve soltanto restituire il nolo o parte di nolo incassato, e non è tenuta a rispondere per spese e danni di alcun tipo.
7 - Soppressione corsa
La Società ha piena facoltà di sopprimere la partenza annunciata, di aggiungere od omettere scali, di fare iniziare o terminare il viaggio in un porto diverso da quello stabilito, di destinare la nave ad altra linea, di sostituire la nave prevista, di anticipare o ritardare la data e l’ora di partenza. Non è parimenti vincolante per la Società l’indicazione della data e dell’ora prevista per l’arrivo a destinazione della nave. In nessuno dei casi contemplati nel presente articolo, il Caricatore ha il diritto al risarcimento dei danni e/o al rimborso di spese di qualsiasi natura.
8 - Imbarco e sbarco, responsabilità
L’imbarco e lo sbarco dei veicoli e dei contenitori avvengono a spese, cura, rischio e responsabilità dei caricatori e dei ricevitori, restando esclusa ogni responsabilità della Compagnia, anche nei confronti dei terzi. I conduttori dei veicoli o dei trattori o degli altri mezzi eventualmente impiegati (anche se dipendenti da impresa portuale o da altri terzi incaricati dal Vettore) nell’eseguire le operazioni di imbarco, sbarco e sosta, operano quali ausiliari e/o preposti dei caricatori e dei ricevitori, i quali sopportano ogni rischio di tali operazioni e sono anche responsabili dei danni eventualmente arrecati dai conduttori medesimi, sia alla nave che a persone o cose di terzi, nell’esecuzione delle operazioni di imbarco, sbarco e sosta, sia a bordo che in banchina.
9 - Riconsegna e deposito
All’arrivo della nave, la riconsegna dei veicoli e/o contenitori avviene previa restituzione al Vettore del documento di trasporto (Interchange), regolarmente firmato per ricevuta. I conducenti accompagnatori e/o ricevitori devono tempestivamente ritirare i propri veicoli e/o contenitori al momento in cui la nave sia pronta per le operazioni di sbarco. Qualora all’arrivo i veicoli e/o contenitori non siano stati tempestivamente ritirati, la Società provvede, sempre a spese, rischio e responsabilità del caricatore e ricevitore, a mettere il veicolo e/o contenitore a terra e la riconsegna avviene soltanto dopo rimborso di tutte le spese dovute per il trasporto, per la sosta a terra e per le operazioni di sbarco. Nel caso in cui per qualsiasi causa i veicoli e/o contenitori non possano essere riconsegnati al caricatore e/o ricevitore, per assenza o rifiuto del medesimo, i veicoli e/o contenitori possono rimanere parcheggiati a terra incustoditi a rischio del caricatore e/o ricevitore e la Società non risponde di danni e/o ammanchi ai veicoli e/o contenitori e alla merce ivi caricata e/o contenuta. La riconsegna dei veicoli e/o contenitori e del loro carico deve intendersi effettuata (per specifica pattuizione contrattuale derogativa – ex art. 424 cod. nav. – a favore del vettore della normativa sulla responsabilità di cui all’art. 422 cod. nav.), sin dall’inizio delle operazioni di scaricazione, anche se eseguita con mezzi di bordo.
10 - Obblighi del caricatore
I veicoli a bordo della nave devono essere lasciati parcheggiati secondo le disposizioni impartite dal Comando della nave. I conduttori devono restare sempre a disposizione del Comando della nave ed eseguire gli ordini che possano essere dallo stesso impartiti, in particolare nei casi d’emergenza.
11 - Violazioni
Il caricatore e gli autisti accompagnatori devono uniformarsi ai regolamenti e alle prescrizioni delle Autorità marittime, portuali, doganali, sanitarie e di pubblica sicurezza. Essi sono responsabili di qualsiasi violazione nei confronti delle competenti Autorità e nei confronti della Società. La Società ha diritto di rivalsa su di essi, per tutti i danni, le spese, multe, ammende, sanzioni amministrative e di ogni altro tipo, che possano derivare alla stessa dalle sopra citate violazioni.
12 - Perdite, avarie e manomissioni
La Società non risponde delle perdite, manomissione e avarie delle merci caricate sui veicoli e/o sistemate all’interno dei contenitori, così come per eventuali cose asportabili lasciate negli abitacoli dei veicoli.
13 - Merci pericolose
Il caricatore ha l’obbligo di dichiarare alla Società e/o ai suoi agenti prima dell’imbarco, l’esistenza di merci pericolose a bordo del veicolo e/o all’interno del contenitore. L’imbarco viene concesso nei limiti delle vigenti norme di legge in materia e deve essere espressamente autorizzato per iscritto dal Comando della nave che può disporre la collocazione dei veicoli e/o contenitori sul ponte scoperto. A tal fine, il caricatore accetta preventivamente ed espressamente la collocazione dei veicoli sul ponte scoperto. In caso di mancato avviso, il caricatore risponde illimitatamente di ogni e qualsiasi conseguenza derivante da tale omissione nei confronti della Società e di terzi, in sede civile, penale e amministrativa.
14 - Caricamento sopra e sotto coperta
La Società è libera di caricare i veicoli e i contenitori sia sopra che sotto coperta, a propria esclusiva discrezione. I rischi di perdite e/o danni ai veicoli e/o contenitori e alle merci trasportate, sopra e dentro gli stessi, sono a carico del caricatore e/o proprietario del mezzo.
15 - Animali
La Società e, per essa, il Comandante della nave, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di rifiutare l’imbarco di contenitori e/o veicoli contenenti animali, di qualsiasi tipo. Il trasporto di tali contenitori e/o veicoli e degli animali in essi sistemati, se autorizzato dal Comandante, avviene a esclusivo rischio del caricatore e del proprietario degli animali (se diverso dal caricatore), restando inteso che l’eventuale autorizzazione all’imbarco da parte del Comandante non vale come assunzione di responsabilità, a nessun titolo, da parte della Nave e della Società. Fermo quanto precede, il caricatore è altresì responsabile, sempre in via esclusiva, del mantenimento (acqua, cibo etc.) degli animali durante il trasporto e, a tal fine, può accedere al locale garage solo previa autorizzazione del personale di bordo, da contattare tempestivamente a cura del caricatore.
16 - Veicoli frigoriferi
I Veicoli frigoriferi sono soggetti alle norme di sicurezza prescritte dal RINA e dalle Autorità competenti, norme che vietano l’uso a bordo delle fonti di energia del veicolo. La nave, a richiesta del caricatore, formulata all’atto della prenotazione e compatibilmente con la disponibilità delle prese di corrente, può consentire l’allacciamento al circuito elettrico di bordo (corrente tipo alternato 440 Volt 60 periodi), sempre che i veicoli siano forniti dello speciale innesto antideflagrante omologato dalle Autorità competenti. L’allacciamento è consentito a rischio e responsabilità del caricatore, anche verso la nave e verso terzi, esclusa qualsiasi responsabilità del Vettore e/o della nave, per mancanza e interruzione della corrente, sbalzi di tensione e per qualsiasi altro difetto e guasto nella generazione e distribuzione di energia elettrica della nave, da qualunque causa generata e/o prodotta. La fornitura di energia è rifiutata e interrotta ove, a parere e discrezione del Comando della nave, il motore del veicolo frigorifero non risulti regolarmente funzionante e non dia idonee garanzie di sicurezza per il carico e per la nave.
17 - Riconoscimento di responsabilità
Non sono opponibili alla Compagnia, e non comportano riconoscimento o responsabilità da parte di questa, le dichiarazioni del caricatore o, comunque, la conoscenza della qualità, del peso, del valore e/o delle condizioni del veicolo e/o contenitore e del carico ivi stimato, o l’imbarco senza riserve.
18 - Unità di carico
Ferme restando tutte le esclusioni di responsabilità indicate nel presente documento, i veicoli (intendendosi unitariamente come motrice e rimorchio), i contenitori, la merce e ogni altro oggetto ivi contenuto costituiscono a ogni effetto di legge, per specifica accettazione del caricatore, un’unica unità di carico, la quale viene accettata dal caricatore senza alcuna dichiarazione di valore.
19 - Esonero di responsabilità e reclami
Il Vettore non risponde dei danni causati dalla mancata partenza, ritardi e/o impedimenti all’arrivo. Non risponde, inoltre, di perdite e/o avarie sia ai veicoli e/o contenitori sia alla merce ivi contenuta, che possano verificarsi prima e durante l’imbarco, anche a bordo della nave, durante la navigazione (fatta salva la sola ipotesi di colpa grave del Vettore), nonché durante o successivamente allo sbarco. Eventuali danni ai veicoli e/o contenitori o qualsiasi altro evento dannoso avvenuto durante il trasporto devono essere fatti constatare dall’autista o dal ricevitore al Comando della nave ovvero agli agenti e/o agli Ufficiali di bordo – a pena di decadenza – prima dello sbarco. Allo scopo, l’autista o il ricevitore deve presentare denuncia a uno degli ufficiali di bordo che provvede alla constatazione con apposito modulo, che deve essere sottoscritto dall’autista o dal ricevitore. In caso di sinistro a bordo, l’autista è tenuto a denunciare immediatamente l’accaduto al Comandante che provvede, qualora se ne presenti la necessità, a redigere l’eventuale verbale per avviare le opportune pratiche assicurative. In caso contrario, e dunque in assenza di un verbale del Comandante in servizio, la Società non accetta alcuna denuncia riguardante sinistri verificatisi a bordo delle proprie navi e/o nelle aree di propria competenza.
20 - Avaria generale
L’avaria generale è regolata secondo le regole di York e Anversa del 1950/1974. I ricevitori, prima di ritirare le merci, devono firmare il “Lloyd’s Average Bond”, nonché effettuare, a titolo di deposito provvisorio, il versamento della quota che la Società armatrice determina a garanzia del contributo definitivo e come condizione per il ritiro della merce. I depositi di cui alla XXII delle regole anzidette devono essere effettuati in Messina, in conto speciale intestato congiuntamente a due fiduciari, e precisamente la Società armatrice e un rappresentante scelto dagli interessati al carico, presso una banca scelta di intesa tra la società armatrice e il detto rappresentante degli interessati al carico. A tale scopo, nei vari porti di sbarco delle merci, i depositi sono incassati dagli agenti della Società armatrice, i quali provvedono a trasmetterli immediatamente a Messina. Il regolamento dell’avaria generale ha luogo, in via amichevole, in Messina, qualunque sia la destinazione delle merci imbarcate ed è compilato da un liquidatore la cui nomina è riservata alla Società armatrice. I depositari rinunciano a ogni opposizione e si obbligano a pagare il contributo che, sulla scorta del valore delle cose caricate, viene determinato in modo definitivo nel Regolamento di avaria generale.
21 - Foro competente
Tutte le controversie relative alla validità e/o alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto di trasporto, devono essere promosse esclusivamente innanzi all’Autorità giudiziaria di Messina, intendendosi espressamente esclusa la competenza di qualsiasi altra Autorità giudiziaria, italiana o straniera, anche in dipendenza di connessione di causa, e trova inderogabilmente applicazione la legge italiana.